La Corte di Cassazione e il calcolo superficie catastale
L’ordinanza 24469 del 1/12/2015 della Corte di Cassazione stabilisce che, per il calcolo superficie catastale, devono essere considerati anche i muri del perimetro e quelli interni divisori, oltre ai metri quadrati calpestabili. Sono esclusi dal conteggio i balconi, le cantine, il posto auto, le scale, le soffitte e i terrazzi. Bisogna considerare, quindi, tutta la superficie, che non deve essere valutata al netto, perché l’ultima legge a riguardo, il Decreto Ministeriale 1072 del 1969, non menziona la parola “netto”, che invece era presente nella tabella allegata a un Decreto Ministeriale di otto anni prima.
Il calcolo superficie catastale è rilevante ai fini dell’agevolazione sulla prima casa, per ottenere la quale i metri quadri massimi consentiti sono 240.
Il caso
In Emilia Romagna è successo che la Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato a una società l’iva ridotta al 4% per l’acquisto di una casa, chiedendo il recupero dell’iva intera al 20%. Il motivo è che il calcolo superficie catastale di questa casa era stato fatto senza contare i muri, comprendendo i quali, invece, il totale dei metri quadri era superiore a 240, quindi la società non avrebbe dovuto avere diritto all’iva agevolata al 4%.
La Commissione Tributaria Regionale
La Commissione ha deciso di annullare la liquidazione dell’Agenzia perché il calcolo superficie catastale della casa doveva essere fatto al netto dei muri, in base all’art. 3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 10/5/1997.
L’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha reagito con un ricorso alla Cassazione, proprio perché la Commissione Regionale non aveva considerato anche i muri, violando così l’art. 1, nota II bis, della Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con l’art. 6 del D.M. 2/8/1969.
La Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate in virtù di quanto disposto dalla sentenza 861 del 2014:
In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se l’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, e va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dall’art. 51 della legge 2 febbraio 1985, n. 47, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.